CODICE DEONTOLOGICO CPE

Il codice deontologico di CPE.

CODICE DEONTOLOGICO DEL  COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO 

Approvato dai soci Fondatori.

Cologno Monzese, 22 agosto 2019

Il Presidente: Mulino Daniele Promulga il seguente Codice Deontologico al quale tutti gli iscritti al COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO TRADER devono osservanza.

IMPEGNO

ad esercitare l'attività di perito in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento a concorrere all'accertamento della verità nell'interesse della giustizia.

PREMESSA

Il COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO TRADER ha lo scopo, per fini di interesse generale, di accrescere la professionalità del Consulente Tecnico, quale garanzia deontologica nei confronti della collettività. A tal fine, si è elaborato un "Codice Deontologico"insieme di norme che il Perito deve osservare, a garanzia, protezione e difesa dell'affidatario e che è tenuto a seguire nell'esercizio della professione, a salvaguardia della sua personalità e della dignità del servizio sociale che esso svolge. Il Codice fonda la sua esigenza sull'unità della categoria peritale, cioè nell'accettazione di norme comuni determinate dalla similitudine dei doveri.
Cpe codice deontologico 300

TITOLO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO CPE 

Art. 1
La deontologia peritale è l'insieme dei principi e delle regole che ogni perito deve osservare ed ai quali debbono ispirarsi nell'esercizio della professione.

Art. 2
Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni perito, di qualsiasi categoria professionale o merceologica, iscritto al COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO TRADER.

Art. 3
Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal perito in qualsiasi ambito egli eserciti la propria professione. L'osservanza delle norme non esime il perito dal rispetto di altre regole deontologiche consuetudinarie, ancorché non codificate.

Art. 4
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente "Codice Deontologico" ed ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 32 dello statuto.

TITOLO II
COMPITI E DOVERI GENERALI DEL PERITO

Art. 5 - INDIPENDENZA E DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE
Il perito adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità, nell'ambito della giustizia, pertanto il compito del perito è di concorrere all'accertamento della verità.

Art. 6
L'esercizio dell'attività peritale è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del perito. L'accettazione degli incarichi peritali, anche nel caso di studi professionali associati o l'esercizio professionale in più località, impone l'obbligo al perito di assicurare e garantire la continuità della prestazione.

Art. 7 - SEGRETO PROFESSIONALE
Il Perito dovrà astenersi dal commentare in pubblico le problematiche relative ai propri clienti, nonché le loro situazioni personali. Egli eviterà, nelle sue pubblicazioni, ogni allusione che possa compromettere il segreto professionale. Il perito è unico responsabile dell'incarico a lui affidato, per tanto informerà suoi eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e delle norme di comportamento previste dal Codice Deontologico e vigilerà per il rispetto di tali obblighi morali e professionali.

Il perito non può, in nessun caso, prestare la propria firma per avallare atti redatti da terzi. Il perito deve essere particolarmente prudente nell'assumere incarichi complessi e/o delicati in materie nelle quali non sia particolarmente versato. Nell'ipotesi, o nel caso in cui l'incarico preveda specializzazioni diversificate, il perito ha facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti o professionisti del campo, restandone, in ogni caso, unico responsabile. Il perito che nell'espletamento dell'incarico affidatogli si sia avvalso dell'opera di collaboratori ha il dovere di garantire a questi il pagamento delle proprie competenze.

Art. 8
Nella redazione delle perizie, delle certificazioni e di ogni altra documentazione il perito è tenuto alla massima diligenza, alla corretta registrazione dei dati e alla più responsabile formulazione dei giudizi.

Art. 9 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE
Il perito che ha una specifica missione da adempiere, un vero servizio pubblico da garantire, nell'ambito del suo ruolo professionale da svolgere, ha il dovere all'aggiornamento permanente, per garantire una corretta prestazione.

Art. 10 - TARIFFA PROFESSIONALE a tariffa minima professionale indicata dal COLLEGIO
PROFESSIONALE EUROPEO PERITI ED ESPERTI TRADER è garanzia di decoro della professione e della qualità della prestazione. Il perito non potrà applicare tariffe inferiori alla minima, né potrà prestare la propria opera gratuitamente. Il perito è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente. 

TITOLO III
COMPITI E DOVERI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Art. 11
Il Consulente Tecnico d'ufficio collabora con il magistrato nell'interesse generale della giustizia.
Oltre quanto previsto dalle leggi e normative vigenti, il C.T.U. provvederà a rispondere il più compiutamente possibile ai quesiti posti dal magistrato. Osserverà nella compilazione della relazione tecnica tutte le norme, tenendo conto delle disposizioni previste dal regolamento del COL COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO TRADER.

TITOLO IV
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 12
Il perito cura gli interessi del cittadino. Egli deve avere sempre la stessa dedizione verso tutti coloro che a lui si rivolgono, per fruire della sua professionalità. I rapporti con il pubblico devono essere sempre ispirati a cortesia e cordialità ed essere svolti con assoluto scrupolo e correttezza, tenendo conto della particolare caratteristica del servizio peritale. Il perito deve, con la propria opera, impegnarsi in tutte quelle attività, che rientrano nell'ambito della propria competenza, e sono richieste dagli Enti e dalle Autorità preposte, coadiuvando al raggiungimento degli obbiettivi di interesse generale che si prefiggono.

TITOLO V
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 13
I rapporti tra i periti devono ispirarsi al reciproco rispetto e considerazione, nella salvaguardia delle specifiche competenze professionali. Il perito, chiamato a subentrare ad altro collega o professionista incaricato in precedenza, dovrà accertare che sia intervenuta la regolazione del rapporto professionale prima dell'accettazione del l'incarico a lui affidato.

Art. 14
La correttezza e la cordialità devono ispirare i rapporti tra periti, i quali si debbono reciproco aiuto ed assistenza per il compimento dei loro doveri professionali. In ogni circostanza essi debbono collaborare a rendere sempre più efficace il servizio peritale. Ogni accordo, che intercorre fra periti deve essere sempre veritiero e giusto. Gli obblighi che ne discendono debbono essere ispirati alla piena solidarietà. Il perito deve sempre presumere la buona fede nell'operato di ogni altro collega.

Eventuali divergenze, tra gli iscritti al COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO TRADER, devono essere fatte rilevare attraverso contatti diretti; se queste permangono, devono essere sottoposte all'attenzione del Consiglio Direttivo. Eventuali controversie, ricollegabili alla professione, prima che siano adite le vie legali, devono sempre essere demandate alla mediazione del Collegio. Il perito sottoposto ad ingiusti attacchi deve poter contare sulla solidarietà dei colleghi e del Collegio.

Il Presidente e fondatore
Mulino Daniele

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